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Autorizzazioni Paesaggistiche per la coibentazione termica “a cappotto” delle facciate

Il Mibact chiarisce con una nota del 22 dicembre 2020, il corretto inquadramento degli interventi di efficientamento energetico comportanti la realizzazione di un rivestimento “a cappotto” sul fronte esterno degli edifici a fini di coibentazione termica, alla luce della vigente disciplina paesaggistica di salvaguardia.

Premesso che l’individuazione delle tipologie di intervento ricomprese nell’Allegato A del d.P.R. n.31/2017 sono escluse dall’autorizzazione paesaggistica in quanto hanno il requisito di “lieve entità” e del carattere “minore privo di rilevanza paesaggistica”.

Premesso inoltre che al punto A2 dell’Allegato A del d.P.R. 31/2017, è riportato che gli “interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: (…) interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.(…)”.

Tuttavia la coibentazione esterna “a cappotto” può comportare incrementi di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale, interventi da non ritenersi sempre eseguibili “nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti”. In particolare nella nota si distinguono due scenari: per gli edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945 non sarà possibile applicare l’esenzione, ma sarà necessario procedere tramite autorizzazione semplificata di cui al punto B3; mentre per gli edifici di edilizia contemporanea post 1945, sarà possibile applicare l’esenzione, purchè tali interventi non modifichino l’aspetto esteriore in termini di finiture.

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